“La procedura di liquidazione messa in atto è conforme alla legge e rispetta tutti gli interessi legittimi dei creditori, quindi, riteniamo quantomeno infondate e ingenerose le contestazioni formulate dai consiglieri comunali Giuseppe Fusco, Paolo Mangano, Cristina Cannistrà e Andrea Argento del Movimento Cinque Stelle”. A scriverlo in una nota, i commissari liquidatori di ATM in liquidazione: Piero Picciolo, Roberto Aquila e Fabrizio Gemelli, che aggiungono: “In riferimento all’atto extra- giudiziale di invito e alla diffida dei consiglieri, specifichiamo che, avendo appieno condiviso l’interpretazione fornita del segretario generale del Comune di Messina in sede di presentazione e approvazione del piano di liquidazione, questa commissione – nel tutelare gli interessi dei creditori – ha definito l’ambito civilistico nel quale la liquidazione dell’azienda deve essere ricondotta, ovvero gli articoli 2489, 2490 e 2491 del Codice Civile, e ha applicato le regole previste per la liquidazione delle società di capitali. Gli articoli 2278 e 2280 del codice civile stabiliscono, inoltre, che il comportamento dei liquidatori deve tutelare gli interessi dei creditori sociali, vietando al liquidatore di ripartire tra i soci, anche parzialmente, i beni sociali. Se pure semplicemente enunciato – proseguono i commissari liquidatori – quale vulnus, ma non espressamente rilevato, si fa presente tra l’altro, che la sola apposizione della firma di Pietro Picciolo sul bando del 29 aprile 2020 (impropriamente definita asta pubblica), consegue alla sua qualità di R.U.P. espressamente attribuitagli con la deliberazione della commissione dei liquidatori, correttamente sottoscritta da tutti i componenti.
Incoerente, inoltre, appare la disamina sulla inapplicabilità delle procedure concorsuali di concordato e fallimento essendo espressamente statuito dalla normativa vigente l’assoggettabilità delle aziende speciali alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, percorso che come anche dichiarato dagli esponenti è stato avviato, come per legge, dalla commissione dei liquidatori in data 17 dicembre 2019. La vendita dei beni mobili registrati di proprietà della ATM in liquidazione è necessaria e indifferibile e non avrebbe dovuto né potuto essere sottoposta alla valutazione del consiglio comunale per i seguenti motivi. La disposta cessazione dell’esercizio provvisorio del trasporto pubblico locale e dei servizi connessi comporterà la inapplicabilità del contratto di servizi con il Comune, il quale non potrà corrispondere a tale titolo alcun importo, e, pertanto, ne consegue che, non procedere alla vendita dei detti beni, avrebbe comportato un illegittimo aggravio di costi per tassa di possesso, assicurazione, manutenzione oltre a un inevitabile deperimento degli stessi e dei relativi componenti conseguenti alla inutilizzabilità e, pertanto, possono rientrare nella definizione di beni soggetti ‘a facile deperimento’ (melius certa svalutazione). È opportuno evidenziare che il bando di gara è supportato da una valutazione dei beni affidata a un tecnico terzo che ha redatto un’attenta perizia di stima”.
“Stupisce, inoltre – comunicano i liquidatori –, l’approssimazione con la quale dopo avere fatto, peraltro, una asserita rappresentazione tecnico legale sulla disciplina relativa alle aziende speciali. attribuendosi competenze giuridiche ( sebbene i riferimenti normativi attengano alla disciplina delle aziende speciali in fisiologia e, comunque, viene richiamata normativa già abrogata), gli esponenti abbiano la necessità di verificare se la procedura di licenziamento collettivo avviato dalla ATM in liquidazione debba ritenersi sospesa o meno in virtù della disciplina vigente che sarebbe sufficiente leggere e che prevede all’art. 46 del DPCM 18 del 17 marzo 2020 la sospensione interviene”… per le procedure pendenti avviate, successivamente, alla data del 23 febbraio 2020.
Con riferimento alla considerazione relativa a ciò che potrebbe accadere dal 1° giugno 2020 “due aziende pubbliche (…) non in grado di esercitare legittimamente il servizio di Trasporto pubblico locale in Città”, si rappresenta che tale evenienza non potrà verificarsi salvo a porre in essere gli atti proposti dagli esponenti, i quali oltre a essere in evidente contrasto con la manifestata volontà dell’ente comunale, comporterebbero di fatto uno ostruzionismo, un aggravio di costi e un inspiegabile conflitto fra due enti di natura pubblica comunale. “Riteniamo, quindi – concludono i liquidatori –, infondate e ingenerose le censure rilevate dagli esponenti comunali che appaiono e tra l’altro non conformi alla legge, dunque, comunichiamo che salvo differenti disposizioni da parte della autorità competente procederemo nel percorso legittimamente intrapreso portando a compimento tutti gli atti e procedure funzionali alla attività liquidatoria e conseguenti alla imminente cessazione del servizio di Trasporto pubblico locale e servizi connessi e nel costante e sempre perseguito interesse della collettività, dei lavoratori e dell’Ente Pubblico. Siamo disponibili alla consegna di tutta la documentazione necessaria alle verifiche sulla attendibilità, la liceità e la regolarità degli atti formati a tutela degli interessi dei creditori”.