Il sindaco della Città Metropolitana, Cateno De Luca, con Ordinanza n° 110 del 08/04/2020, ex art. 50 D.Lgs. 267/2000, ulteriori misure per la prevenzione del contagio Covid-19 nel territorio del Comune di Messina, ha disposto il prolungamento dell’orario di apertura degli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari nelle giornate di giovedì 9, domani, venerdì 10 e sabato 11, dalle ore 8.00 alle 20.00. Considerato che, con Ordinanza Sindacale n° 104 del 4 aprile 2020, in ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n° 14 del 3 aprile 2020, è stata ordinata la chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, con esclusione delle farmacie e dei tabacchi; visto che al momento gli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari osservano l’orario di apertura dalle ore 7.00 e di chiusura alle 18.00 nei giorni feriali, con espresso obbligo di chiusura nei giorni festivi; ritenuto che le limitazioni all’orario di apertura nei giorni feriali, sommate all’obbligo di chiusura nei giorni festivi, ha dato causa a rallentamenti nell’approvvigionamento delle provviste alimentari che hanno determinato lunghe code davanti agli esercizi commerciali, per le quali spesso è dovuta intervenire la Polizia Municipale per evitare la formazione di pericolosi assembramenti e sanzionare la violazione delle disposizioni in tema di distanziamento sociale, il sindaco ha ordinato la modifica del punto n° 3, lettera a) dell’Ordinanza Sindacale n° 73 del 23 marzo 2020.
Pertanto, ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari, punti vendita di generi alimentari, titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio ambulante sul suolo pubblico, itinerante e a posto fisso, e su area pubblica, sono tenuti a rispettare il seguente calendario, con i relativi orari e limitazioni: lunedì, martedì e mercoledì, apertura dalle ore 7.00 e chiusura alle 18.00; giovedì, venerdì e sabato, apertura dalle 8.00 e chiusura alle 20.00; domenica e festivi chiusura. È consentita un’ora di permanenza da parte degli addetti, all’interno dei locali, dopo la chiusura (tutti i giorni) per consentire le operazioni di igienizzazione e sanificazione. I titolari sono onerati a predisporre opportuna vigilanza nel suolo pubblico antistante i locali per disciplinare la fila ed evitare assembramenti, mentre il commercio ambulante è vietato a tutti coloro che provengono da comuni diversi dalla Città di Messina. È stato disposto, altresì, che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza. Le violazioni fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, oltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni come previsto dal D.L. 25 marzo 2020 n° 19, art. 4, comma 1 e 2. La seguente Ordinanza, in vigore dalle ore 7.00 di oggi, avrà durata fino al 13 aprile prossimo e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità e urgenza che l’hanno determinata.