L’assessore all’Ambiente, Dafne Musolino, ha comunicato che, con Ordinanza Sindacale n° 177 del 27 maggio 2020, è stata rettificata l’Ordinanza n° 121 del 16 aprile 2020 relativa al divieto di balneazione per la stagione 2020, limitatamente all’art.1 in merito all’inizio della stagione balneare per l’anno corrente che avrà inizio il 6 giugno e terminerà il 31 ottobre. La modifica è stata disposta a seguito del decreto dell’Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico n° 373 del 22 maggio 2020, contenente le disposizioni relative alla stagione balneare per l’anno 2020, in ragione all’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Relativamente ai divieti nei tratti di mare e di costa del territorio comunale ove non è consentita la balneazione il provvedimento conferma quelli stabiliti con l’Ordinanza n° 121 del 16 aprile scorso. Pertanto, i tratti di mare e di costa permanentemente non adibiti alla balneazione per inquinamento sono quelli compresi dalla foce del Torrente Larderia al Torrente Portalegni, per un tratto di 6.400 metri; da 50 metri sud dall’ex Ospedale Regina Margherita a 100 metri nord dalla foce del Torrente Annunziata, per 630 metri; e da 100 metri a sud a 100 metri a nord del Canale Lago Piccolo di Torre Faro per un tratto di 200 metri.
Non sono, inoltre, balneabili le aree portuali tra Via Brasile e il Torrente Portalegni, per 8.950 metri; tra il Porto di Tremestieri sino al Torrente Larderia, per 1400 metri; e non balneabili temporaneamente, il tratto di mare Regina Margherita per una lunghezza di 390 metri. Infine, il divieto di balneazione vige anche per i tratti di mare e di costa interessati da immissioni di sbocco di canali, fiumi, torrenti e depuratori, dalla foce del Torrente Giampilieri a 50 metri a nord dello stesso, per un tratto di 50 metri; e da 100 metri ad est del depuratore di Acqualadroni a 100 ad ovest per una lunghezza di 200 metri. Il Corpo di Polizia Municipale – unitamente agli altri organi indicati dalla legge – è incaricato della vigilanza per l’ottemperanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori. Nei confronti di coloro che non ottempereranno alla presente ordinanza, si procederà con la denuncia alla autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.